Luca Poletti, capogruppo PD in Consiglio comunale, ha protocollato un’interrogazione dove si chiede se la recente nomina del nuovo Comandante di vigili urbani sia legittima, sia per l’ipotesi di conflitto di interesse nel caso in cui al Comandante o responsabile della polizia locale sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie attività di vigilanza e controllo; sia di incompatibilità tra il ruolo di Comandante di Polizia locale con altri incarichi all’interno dell’ente di appartenenza.
Si attende una risposta rapida. e nel caso che si verifichino tali ipotesi, la sospensione del provvedimento.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Dirigente Dott. Bartalucci

Oggetto: Interrogazione
CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DIRIGENZIALE   CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART.110 C.1 D.LGS. N.267/2000 E S.M.I PER LE FUNZIONI DI DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DIREZIONE SUAP

Con la presente intendiamo segnalare in riferimento all’oggetto quanto segue:

– chiediamo di verificare la compatibilità di questo incarico con gli orientamenti ANAC nr 57 del 2014 e successiva nr 19 del 2015 in cui si precisa che sussiste un’ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale nel caso in cui al Comandante o responsabile della polizia locale sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie attività di vigilanza e controllo.

– evidenziamo la sentenza del Consiglio di Stato sez V, 14 maggio 2013 n.2607 e TAR , sez. Campania del 8/11/2016 che confermano l’incompatibilità del ruolo di Comandante di Polizia locale con altri incarichi;

– riteniamo tale bando in contrasto con l’articolo 17 della l.r. 12/2006 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) che al comma 4 nel testo vigente recita: “La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza”
La disposizione in parola non risulta essere stata modificata esplicitamente da altri provvedimenti e, d’altra parte la sua configurazione come norma speciale, dati i suoi contenuti in relazione alla particolare posizione del comandante, la rende di fatto esente da modifiche recate da norme generali. Il venir meno l’incompatibilità, in tutto o in parte, risulterebbe peraltro censurabile alla luce dei punti precedentemente illustrati.

Chiediamo pertanto Vs. risposta scritta sulle determinazioni che intendete prendere e se non ritenete necessaria una sospensione del procedimento.

Distinti saluti

Per il Gruppo PD
Luca Poletti

Viareggio 27/047/2017

Sentenza Consiglio di Stato 2013 nr 2607

6.3. Va, da ultimo, esaminata, la censura relativa alla violazione dell’art. 17, comma 3, della L.R. n. 12/2006, nella parte in cui stabilisce l’incompatibilità delle funzioni di comandante con altri incarichi, per evitare eventuali conflitti di interesse. Quest’ultima doglianza risulta fondata. Si è detto supra sub 5.1. come nella definizione delle funzioni di polizia amministrativa da assegnare alla Polizia municipale intervenga la potestà legislativa regionale, nella specie esercitata con la più volte menzionata l.r. Toscana n. 12/2006. Ebbene l’art. 17, comma 3, di questa legge dispone che: “La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza”. Questa norma va letta congiuntamente a quanto disposto con il già citato art. 2, comma 1, della stessa legge che, nell’elencare le funzioni di polizia locale (sia essa comunale o provinciale), chiaramente indica quale genus quelle relative a vigilanza, controllo, soccorso. La soluzione individuata dalla legislazione regionale appare in linea con le coordinate indicate dalla Consulta (Corte cost., 9 febbraio 2011, n. 35) secondo le quali i compiti di polizia amministrativa attengono ad attività di prevenzione o di repressione. Nella fattispecie, invece, la deliberazione di Giunta comunale n. 292 del 29 dicembre 2009, ha provveduto ad accorpare in un unico Settore funzioni inerenti la materia del demanio marittimo, igiene urbana, parcometri e segnaletica, assegnate ora al Corpo di Polizia municipale che riguardano anche ipotesi di amministrazione attiva, così violando il disposto dell’art. 17 comma 3, L.R. Toscana, 12/2006, che ha previsto una specifica ipotesi di incompatibilità in capo al Comandante del Corpo di Polizia municipale le cui funzioni di vigilanza e prevenzione non possono sommarsi ad altre tipologie di funzione amministrativa, per l’evidente pericolo che il ruolo di controllore e controllato finiscano per sommarsi in un’unica figura.

Orientamento numero 19 del 10 giugno 2015
(in sostituzione del n. 57 del 3 luglio 2014) – Parole chiave: Anticorruzione – orientamento n. 57/2014 – funzioni svolte dal Comandante/Responsabile della Polizia locale – responsabilità di ufficio con competenze gestionali – impossibilità – conflitto di interessi – sussistenza.
Materia: anticorruzione
Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo.

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